Equivalenza dei titoli accademici conseguiti all’estero e acceso all’università italiana
Equivalenza dei titoli accademici conseguiti all’estero
e acceso all’università italiana
I titoli accademici conseguiti all’estero non hanno forza legale in Italia.
I possessori che intendessero utilizzare il proprio titolo per esercitare una professione in Italia, per iscriversi a un concorso pubblico o semplicemente per proseguire i propri studi devono richiedere il riconoscimento del titolo di studio conseguito nel proprio paese di origine attraverso la dichiarazione di equipollenza.
I cittadini extraeuropei possono ottenere il riconoscimento di un titolo accademico conseguito all’estero in base alle condizioni fissate, secondo i casi, dalle autorità accademiche competenti o, nel caso in cui esista un accordo internazionale, in base ai criteri fissati nel medesimo accordo.
La richiesta di riconoscimento del titolo accademico deve essere presentata:
– Alla rappresentanza diplomatica italiana nel paese di origine o di residenza per i cittadini extracomunitari residenti all’estero;
– Direttamente all’università per i cittadini comunitari o assimilati (compresi gli extracomunitari che risiedono regolarmente in italia).
Tutte le informazioni relative al riconoscimento dei titoli stranieri e all’accesso all’università italiana possono essere consultate alle pagine web del Ministero dell’Istruzione, l’Università e la Ricerca, MIUR):