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Convenzione Internazionale

I GOVERNI della REPUBBLICA ITALIANA e delle REPUBBLICHE LATINO AMERICANE di Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Italia, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Uruguay, Venezuela,

RICORDANDO la comunanza del loro retaggio e dei loro interessi di ordine culturale, scientifico, economico, tecnico e sociale;

CONSTATANDO, nel pieno rispetto dell’indipendenza di ciascun Paese, l’opportunità di stimolare e coordinare i singoli contributi al progresso comune;

RICONOSCENDO il mutuo beneficio che essi trarrebbero dalla creazione di una istituzione volta a promuovere la loro cooperazione culturale, scientifica, economica, tecnica e sociale;

HANNO DECISO di fondare in Roma un Organismo internazionale, denominato Istituto Italo – Latino Americano, che risponda a tali promesse e, a tal fine, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Membri e scopi dell’Istituto

È costituito in Roma l’Istituto Italo-Latino Americano, del quale sono membri l’Italia ed i Paesi latino-americani dopo che abbiano ratificato la presente Convenzione.

  • Gli scopi dell’Istituto sono i seguenti:
  1. sviluppare e coordinare la ricerca e la documentazione sui problemi, le realizzazioni e le prospettive dei Paesi membri nel campo culturale, scientifico, economico, tecnico e sociale;
  2. diffondere nei Paesi membri i risultati di detta ricerca e la documentazione relativa;
  3. individuare, anche alla luce di tali risultati, le possibilità concrete di scambio, assistenza reciproca e azione comune o concertata nel campo culturale, scientifico, economico, tecnico e sociale, ai fini dell’azione di cui al paragrafo 3 dell’articolo 5 della presente Convenzione.

Articolo 2
Attività dell’Istituto

Nel perseguire gli scopi indicati nell’articolo precedente, l’Istituto:

  1. organizzerà, nella propria sede, un centro di studi e documentazione ed una biblioteca specializzata sulla storia, le istituzioni ed i problemi latino-americani e sulle relazioni italo-latino americane;
  2.  promuoverà, con i propri mezzi od in collaborazione con le competenti Amministrazioni degli Stati membri,lo scambio di artisti, letterati, scienziati, operatori economici, tecnici e dirigenti sociali ed in particolare:
  3. inviterà, accogliendoli eventualmente nella propria sede, persone delle dette categorie che siano    cittadini di Paesi membri e che intendano svolgere attività di studio o di ricerca;
  4. fornirà assistenza a cittadini italiani o di altri Stati membri, che si rechino per gli stessi fini nei Paesi dell’America Latina;
  5. assisterà moralmente e materialmente i borsisti dei Paesi membri che compiano studi specializzati in Italia sotto gli auspici dell’Istituto o nel quadro dei normali scambi culturali;
  6. curerà la pubblicazione, direttamente o sotto i propri auspici, di studi e documenti concernenti le materie menzionate all’articolo 1;
  7.  favorirà incontri e lo scambio di dati, idee ed esperienze fra artisti, letterati, scienziati, operatori economici, tecnici e dirigenti sociali dei Paesi membri;
  8. promuoverà, secondo opportuni criteri di avvicendamento per temi e Paesi: congressi, convegni, simposi, esposizioni ed altre manifestazioni di carattere culturale, scientifico, economico, tecnico e sociale.
  9. svolgerà e promuoverà ogni altra attività o iniziativa idonea ad assicurare il conseguimento degli scopi indicati nell’articolo 1.

Articolo 3
Organi

Sono organi dell’Istituto: il Presidente; il Consiglio dei Delegati; il Comitato Esecutivo, composto, oltre che dal Presidente dell’Istituto, dai tre Vice Presidenti.

Articolo 4
Il Consiglio dei Delegati ed il Presidente

1. Il Consiglio dei Delegati è composto di un Delegato per Ciascuno degli Stati membri.

2. Ogni Stato rappresentato nel Consiglio ha diritto ad un voto.

3. Il Presidente dell’Istituto ed i tre Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio dei Delegati fra i membri del Consiglio stesso per la durate di due anni. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i Vice Presidenti lo sostituiranno secondo l’ordine alfabetico dei Paesi e ciascuno per un periodo di otto mesi.

4. Il Presidente dell’Istituto rappresenta l’Ente; convoca e dirige le riunioni del Consiglio dei Delegati e del Comitato Esecutivo.

5. Il Consiglio dei Delegati si riunisce in sessione ordinaria per lo meno due volte all’anno; si riunisce in sessione straordinaria nei casi previsti dal Suo regolamento ed inoltre su iniziativa del Presidente o su proposta di un terzo dei membri del Consiglio stesso.

6. Le deliberazioni del Consiglio dei Delegati sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi membri. Le deliberazioni su questioni di sostanza, messe all’ordine del giorno con un preavviso di almeno un mese, sono prese a maggioranza di due terzi dei presenti. Quelle su questioni di procedura sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 5
Attribuzioni del Consiglio dei Delegati

1. Il Consiglio dei Delegati è l’organo che dirige l’Istituto nelle sue attività, alla luce della presente Convenzione e mediante piani organici e periodici di lavoro idonei a consentire a tutti gli Stati membri l’effettiva partecipazione all’attività dell’Istituto ed ai benefici che se ne attendono nel quadro degli scopi indicati all’articolo 1.

2. Il Consiglio dei Delegati adotta le seguenti decisioni:   

  • elegge il Presidente ed i Vice Presidenti;
  • nomina il Segretario;
  • adotta il suo Regolamento;
  • impartisce le direttive al Segretario in merito al perseguimento delle finalità dell’Istituto, ai programmi di attività ed alla gestione del patrimonio sociale;
  • approva i bilanci;
  • approva i rapporti semestrali del Segretario sull’attività dell’Istituto;
  • stabilisce i criteri statistici per determinare i contributi degli Stati membri, secondo il par. 1 dell’articolo 9;
  • autorizza il Presidente ad accettare legati, donazioni e sovvenzioni;
  • prende qualsiasi altra decisione sulle materie menzionate nella presente Convenzione.

3. Il Consiglio dei Delegati formula proposte, voti e raccomandazioni all’indirizzo dei Governi degli Stati membri, attraverso i competenti tramiti diplomatici, su ogni questione rientrante nelle finalità e attività dell’Istituto, ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente Convenzione, e, in particolare, in merito alle possibilità di scambio, di assistenza reciproca od azione concertata o comune di cui al par. 2 c) dell’articolo 1.

Articolo 6
Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo, la cui composizione è indicata all’articolo 3, delibera sulle questione ad esso devolute dal Regolamento del Consiglio dei Delegati.

Articolo 7
Il Segretariato

1. Il Segretariato è composto dal Segretario e da tre Vice Segretari.

2. Il Segretario è nominato dal Consiglio dei Delegati, dura in carica per un periodo di tre anni e può essere confermato per altro periodo. In questa materia il Consiglio dei Delegati decide a maggioranza di due terzi.

3. Su proposta del Segretario, il Consiglio dei Delegati nomina, per un periodo di due anni, tre Vice Segretari di nazionalità diversa tra loro e da quella del Segretario, con il compito di coadiuvare quest’ultimo nell’espletamento delle sue funzioni.

4. Il personale direttivo necessario per il funzionamento dell’Istituto è selezionato tenendo conto in primo luogo della capacità e, sempre che sia possibile, del criterio di una ripartizione equitativa fra gli Stati membri.

Articolo 8
Funzioni del Segretario

1. Il Segretario, capo del Segretariato e responsabile del suo funzionamento ed operato, cura e coordina l ‘attività dell’Istituto, sotto la direzione del Presidente ed alla luce della presente Convenzione, secondo le decisioni e le proposte del Consiglio dei Delegati e le norme del Regolamento; esercita infine le funzioni che  il Presidente, il Consiglio dei delegati ed il Comitato Esecutivo gli affidano.

2. Il Segretario partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei Delegati e del Comitato Esecutivo e sottopone rapporti semestrali sull’attività dell’Istituto al Consiglio dei Delegati.

Articolo 9
Entrate dell’Istituto

1. L’Istituto è finanziato:

  • con la quota annua obbligatoria degli Stati membri, nella misura, per ciascuno Stato, di una lira  italiana per ogni cinque abitanti;
  • con una quota speciale annua versata dall’Italia, che per ciascuno dei primi due anni, 1967 e 1968, sarà di 250 milioni di Lire italiane; 
  • con donazioni, legati o sovvenzioni accettati dal Presidente dell’Istituto, previa autorizzazione del Consiglio dei Delegati.

2. Il versamento dei contributi da parte di ciascuno Stato verrà effettuato entro il primo trimestre dell’anno al quale si riferisce la quota.

3. Lo Stato membro in arretrato per due anni consecutivi nel pagamento dei contributi annui perde diritto al voto nel Consiglio dei delegati.

Articolo 10
Sede

1. L’Istituto ha sede in Roma.

2. Il Governo della Repubblica Italiana metterà gratuitamente a disposizione dell’Istituto i locali indispensabili al suo funzionamento e cioè uffici, sale di rappresentanza, per convegni ed esposizioni, biblioteca, foresteria, e ne assumerà a proprio carico la manutenzione.

3. Il Governo della Repubblica Italiana metterà a disposizione dell’Istituto ed alle sue dipendenze impiegati subalterni e di servizio sino ad un massimo di venti persone.

4. Le altre Parti Contraenti potranno contribuire all’ampliamento del fondo libri e documenti della biblioteca dell’Istituto nonché all’abbellimento della sede con mobili ed opere d’arte.

Articolo 11
Personalità giuridica

L’Istituto godrà della personalità giuridica.

Articolo 12
Emendamenti 

1. Le proposte di emendamento alla presente Convenzione saranno comunicate al Presidente e da questi, attraverso i tramiti diplomatici competenti, agli Stati membri, quattro mesi prima della sessione del Consiglio dei Delegati nel cui ordine del giorno dovranno essere inscritte.

2. Gli emendamenti votati dal Consiglio dei Delegati, a maggioranza dei due terzi dei presenti, entreranno in vigore quando siano stati approvati da due terzi degli Stati membri; ciascun Governo comunicherà per iscritto la sua approvazione al Governo Italiano, che la porterà a conoscenza degli altri Stati membri e del Presidente dell’Istituto.

Articolo 13
Entrata in vigore

La presente convenzione entrerà in vigore quindici giorni dopo il deposito delle ratifiche, presso il Governo della Repubblica Italiana, da parte di almeno sei delle Alte Parti Contraenti oltre l’Italia. Per le parti che effettueranno il deposito successivamente, la Convenzione entrerà in vigore quindici giorni dopo il deposito stesso.

Articolo 14
Relazione con altri Accordi

La presente Convenzione non limiterà i reciproci benefici che discendono dagli Accordi stipulati dai Paesi membri tra loro o con altri.

Articolo 15
Durata

1. La presente Convenzione resterà in vigore per dieci anni. Ciascuna delle Alte Parti Contraenti potrà denunciarla con preavviso di un anno, per mezzo di notifica scritta al Governo della Repubblica Italiana che la porterà a conoscenza degli altri Paesi membri e del Presidente dell’Istituto.

2. Allo scadere dei dieci anni, la presente Convenzione si intenderà automaticamente rinnovata per un altro periodo decennale, per tutti gli Stati che non abbiano notificato la volontà di ritirarsi dall’Istituto al Governo  della Repubblica Italiana e, per suo tramite, alle Alte Parti Contraenti ed al Presidente dell’Istituto, almeno sei mesi prima della scadenza del termine.

Articolo 16
Testi

I testi della presente Convenzione, nelle lingue italiana, spagnola, portoghese e francese, sono ugualmente autentici.

IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari sottoscritti, avendo depositato i Pieni Poteri, trovati in buona e debita forma, sottoscrivono la presente Convenzione a nome dei rispettivi Governi.

FATTO a Roma, il primo giugno mille novecento sessantasei, in unico esemplare che sarà depositato negli Archivi del Governo della Repubblica Italiana, che ne rimetterà copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari.

Per l’Argentina:   Luis M. DEFFERRARI
Per la Bolivia:   E. KEMPFF
Per il Brasile:   F. D’ALAMO LOUSADA
Per il Cile:   Oscar PINOCHET
Per la Colombia:   Juan LOZANO y LOZANO
Per il Costa Rica:   Mario ECHANDI JIMENEZ
Per Cuba:   SUBIRANA
Per l’Ecuador:   Salvador LARA
Per El Salvador:   Roberto QUIROZ
Per il Guatemala:   R. AZURDIA PAZ
Per Haiti:   J. DUVIGNEAUD
Per l’Honduras:   Eugenio MATUTE
Per l’Italia:   Amintore FANFANI
Per il Messico:   Rafael FUENTES
Per il Nicaragua:   Alfonso ORTEGA
Per il Panama:   Alicia B. de GHITIS
Per il Paraguay:   Silvio LOFRUSCIO
Per il Perù:   C. MIRO-QUESADA LAOS
Per La Repubblica Dominicana:   Eduardo READ BARRERAS
Per l’Uruguay:   Julio PONS
Per il Venezuela:   Antonio BRICEÑO LINARES

DATA DEL DEPOSITO DEGLI STRUEMNTI DI RATIFICA DEI PAESI MEMBRI DELL’ISTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO, E DATA DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE PER OGNI STATO A NORMA DELL’ARTICOLO 13

      Stato  Deposito strumento  Entrata in vigore
   1. BOLIVIA  2. BRASILE  3. ITALIA  4. ECUADOR  5.PARAGUAY  6. REP. DOMINICANA  7. COSTA RICA    3  agosto        1966 10 settembre   1966 12 ottobre        1966 16 novembre   1966 17 novembre   1966 26 novembre   1966 28 novembre   1966       11 dicembre 1966
     
 8. PERÙ  9. EL SALVADOR 10. CILE 11. HONDURAS 12. VENEZUELA 13. MESSICO 14. URUGUAY 15. GUATEMALA 16. CUBA 17. ARGENTINA 18. PANAMA 19. NICARAGUA 20. COLOMBIA 21. HAITI 29 novembre    1966  5 dicembre      1966  5 dicembre      1966  9 dicembre      1966 16 dicembre     1966 19 dicembre     1966 10 gennaio       1967 12 gennaio       1967 20 febbraio       1967  9  marzo          1967 23 maggio        1967 29 maggio        1967 31 maggio        1967 25 febbraio       1968 14 dicembre 1966 20 dicembre 1966 20 dicembre 1966 24 dicembre 1966 31 dicembre 1966  3  gennaio   1967 25 gennaio   1967 27 gennaio   1967  7  marzo      1967 24 marzo      1967  7  giugno      1967 13 giugno      1967 15 giugno      1967 12 marzo       1969